Uno dei settori che, negli ultimi anni, ha conosciuto una grande espansione ed un elevato aumento della propria utenza, è sicuramente quello del mondo dei finanziamenti. Se chiedere un prestito era, sino a qualche anno fa, l’estrema ratio qualora non si disponesse della adeguata liquidità per far fronte a determinate spese, oggi la percezione è totalmente diversa: lo si richiede anche per tutelare il proprio patrimonio finanziario, onde evitare che si possa dilapidare, significativamente, sopportando una spesa economica. Negli anni, le modalità per contrarre un prestito si sono ampliate significativamente, al fine di agevolarne la sottoscrizione ad un’ampia platea di utenti.
Cessione del quinto, qual è la prassi per inoltrare la richiesta?
Dopo aver letto il post su finanzautile.org che tratta della cessione del quinto, ho deciso di approfondire questo tipo di finanziamento e scrivere una bella guida che riassume tutto quel che c’è da sapere, da come ottenerla a come chiedere un rimborso. La cessione del quinto, d’altro canto, è una delle forme di finanziamento più richieste nell’ultimo decennio, grazie ad alcune caratteristiche che la differenziano, sostanzialmente, da un “normale” prestito. In primis, rientra nella categoria dei “prestiti non finalizzati”: non bisogna fornire alcuna motivazione, di conseguenza, quando viene inoltrata la richiesta.
Inoltre, la rata non viene addebitata nel conto corrente, nonostante l’accredito del finanziamento avvenga per il tramite dello stesso, ma viene trattenuta direttamente dalla busta paga. Una soluzione che risulta di particolare appeal per coloro che, loro malgrado, abbiano avuto problemi nel passato e, di conseguenza, riscontrano oggettive difficoltà nella richiesta di un prestito: la garanzia che la rata sia addebitata direttamente nella busta paga, infatti, costituisce una garanzia per l’istituto che eroga il finanziamento.
La cessione del quinto può essere richiesta da tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dal settore in cui operano, e dai pensionati. In questa particolare tipologia di finanziamento, i documenti richiesti sono i seguenti: carta d’identità, codice fiscale, documento di reddito (busta paga o cedolino della pensione) e CUD (dov’è indicato il TFR maturato in azienda oltre che gli emolumenti lordi percepiti nell’ultimo anno). Qualora la richiesta venga accolta, è indispensabile, poi, ottenere il benestare dell’azienda datrice di lavoro, che dovrà firmare la cosiddetta “delega al datore di lavoro” e provvedere, mensilmente, ad effettuare i pagamenti all’istituto erogante.
Rinnovo e rimborso, due importanti vantaggi della cessione del quinto
La cessione del quinto, quindi, non può essere richiesta da artigiani, imprenditori e liberi professionisti, in quanto viene meno la caratteristica fondante di questa tipologia di finanziamento: il percepimento di una busta paga. La durata può raggiungere i 10 anni, periodo nel quale, oltretutto, è possibile procedere al “rinnovo”, in alcuni casi, per ottenere liquidità aggiuntiva: se il finanziamento ha durata inferiore ai 60 mesi, oppure, qualora fosse di durata superiore ai cinque anni, abbia raggiunto almeno il 40% del piano di ammortamento. Una procedura automatizzata, quella del rinnovo, che si può richiedere – rispettando le casistiche poc’anzi citate – senza dover fornire alcuna motivazione.
Qualora si estinguesse anticipatamente il finanziamento, la cessione del quinto prevede che il contraente riceva un rimborso. Se il contratto non prevede una scissione tra oneri e costi, il contraente avrà diritto alla quota parte delle commissioni finanziarie e di intermediazione; inoltre, lo stesso avrà diritto al rimborso del premio assicurativo, sempre in quota parte, distinto fra rischio vita e rischio impiego.
Poche altre forme di finanziamento consentono, nel caso fosse esercitata l’opzione “estinzione anticipata”, di attivare un numero così elevato di voci di rimborso: nei tradizionali prestiti, infatti, si ha diritto al rimborso in quota parte del premio assicurativo non goduto (qualora fosse stata sottoscritta una polizza a copertura del finanziamento), ma alcune gravose voci, come – ad esempio – le “spese di istruttoria”, non vengono restituite al contraente. Neppure in quota parte.